Messina, occupazione suolo pubblico, Cardile e Interdonato rispondono ai commercianti

Cardile ed Interdonato: “Non si ritiene di essere incorsi in errori interpretativi nell’avere modificato il regolamento COSAP in riferimento al mutato quadro normativo sancito dalla L.R. n. 5/2019” inoltre – concludono i massimi rappresentanti dell’organo consiliare messinese – con riferimento alla delibera n°49 del 05/08/2016, si precisa che la stessa è stata iscritta all’odg del Consiglio Comunale per una rivisitazione complessiva, in quanto il contenuto va in contrasto con la L.R. 5/2019 e con il DPR 13/02/2017 n. 31, e dunque confligge con i processi di semplificazione delle procedure sollecitati da numerosi Comuni lungo il territorio italiano e prontamente recepiti dai legislatori, nazionali e regionali, a cui la presente viene trasmessa per opportuna conoscenza.
di seguito la nota inviata al Presidente della Regione Sicilia nella qualità di Assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, On. Nello Musumeci, al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Gianfranco Miccichè, al Presidente di Anci Sicilia, On. Leoluca Orlando, alla Soprintendente ai Beni culturali ed Ambientali di Messina, Arch. Mirella Vinci, Al Sindaco del Comune di Messina, On. Dott. Cateno De Luca, Al Segretario Generale del Comune di Messina, Dott.ssa Rossana Carrubba

“In riferimento alla nota di cui all’oggetto, che si allega alla presente, non si condivide l’assunto contenuto al terzo capoverso, dove si afferma che “la L.R. n. 5 del 06/05/2019 non cita in alcun modo i centri storici nell’escludere il parere della Soprintendenza per opere non più soggette ad autorizzazione paesaggistica.”

Al proposito si evidenzia che il citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004, all’art. 2 ben definisce la differenza fra i beni culturali ed i beni paesaggistici, includendo fra i secondi “gli immobili e le aree indicati nell’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio”, fra i quali non vi sembrano dubbi potere essere incluse le aree dei centri storici cittadini.

Cosa diversa i beni culturali, ovvero “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

Questi ultimi, ricompresi nella casistica di cui all’art. 10 comma 3 (ovvero la lettera “a” esplicitata dal seguente comma 4 lettera “g”) e la cui precisa individuazione passa necessariamente dalla preventiva e specifica dichiarazione dell’interesse culturale sancita dall’art. 13, al contrario, non sembrano ben rappresentare le ampie e variegate zone del centro storico.

Non sfuggirà che il richiamo del legislatore, contenuto nel DPR 13/02/2017 n. 31 e poi nella L.R. 5/2019, agli articoli 140, 141, 142 e 143 del Codice, comprendenti per rimando gli “Immobili e le aree di notevole interesse pubblico” di cui all’art. 136, ben si presta ad essere interpretato come comprensivo dei centri storici in riferimento ai “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” di cui alla lettera “d” dello stesso articolo.

Quanto sopra viene avvalorato dalla attenta lettura dell’allegato A alla L.R. n. 5/2019 inerente le opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica, dove ai punti A.2, A.5, A.7 ed A.13, contrariamente a quanto si afferma al terzo capoverso della nota di cui all’oggetto, viene attentamente evidenziata la procedura da seguire in caso di “immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri e nuclei storici”.

Nello stesso allegato A, ovvero al punto A.17 che riguarda “installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”, al contrario degli altri punti, non viene fatta alcuna esclusione o limitazione in funzione della ricadenza o meno nei centri storici.

Pertanto, alla luce dei superiori chiarimenti, non si ritiene di essere incorsi in errori interpretativi nell’avere modificato il regolamento COSAP in riferimento al mutato quadro normativo sancito dalla L.R. n. 5/2019.

Con riferimento alla delibera consiliare n°49 del 05/08/2016, si precisa che la tale deliberazione è iscritta all’odg del Consiglio Comunale per una rivisitazione complessiva, in quanto il contenuto della stessa va in contrasto con la L.R. 5/2019 e con il DPR 13/02/2017 n. 31, e dunque confligge con i processi di semplificazione delle procedure sollecitati da numerosi Comuni lungo il territorio italiano e prontamente recepiti dai legislatori, nazionali e regionali, a cui la presente viene trasmessa per opportuna conoscenza.