Concerto Negramaro, disposti divieti in prossimità del San Filippo
Anche per il concerto dei Negramaro, in programma domenica 8 allo stadio Franco Scoglio, saranno in vigore i divieti già disposti con ordinanza sindacale in occasione del concerto di Vasco Rossi del 21 giugno scorso, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica relativa al divieto di vendita di bevande alcoliche superiori al 5% e di somministrazione in contenitori di vetro di bevande e/o alimenti, nonché in relazione al contrasto del cosiddetto “bagarinaggio”. Per il concerto di domenica 8 sarà pertanto vietata la vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande o di altro prodotto in lattine e/o in contenitori di vetro (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di carta o plastica), nonché la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% all’interno dello stadio “Franco Scoglio” e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo. Disposto inoltre il divieto di compravendita di biglietti al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate e nel raggio di tre km dalla perimetrazione esterna dello Stadio. I titolari ed i gestori delle attività commerciali e artigianali di che trattasi, anche ambulanti su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione dell’ordinanza. L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 25 e 500 euro, per ogni violazione accertata ai sensi dell’art. 7 bis, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000; alla violazione amministrativa consegue, ai sensi della Legge 689/1981, il sequestro dei biglietti oggetto della transazione, nonché di quelli eventualmente ancora posseduti e del denaro costituente il provento dell’attività illecita.