15 Giugno 2025 - 20:35

Movida a Messina: ecco le regole e gli orari per l’estate 2025

Il Comune di Messina ha ufficializzato le nuove disposizioni per la movida estiva, valide dal 1° giugno al 30 settembre 2025, con una delibera di Giunta approvata due giorni fa. Il regolamento disciplina attività musicali, somministrazione di alcolici, utilizzo di distributori automatici, e fissa sanzioni per i trasgressori.

Attività musicali: giorni e orari consentiti

  • Lunedì: divieto assoluto di attività musicale.

  • Dal martedì alla domenica:

    • I pubblici esercizi, con apposita autorizzazione, potranno organizzare intrattenimenti musicali senza ballo dalle 21:00 alle 00:30.

    • I locali di pubblico spettacolo, in possesso di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., potranno invece proporre serate danzanti dalle 21:00 alle 03:15.

    • È sempre consentita, negli stessi giorni, la musica di sottofondo all’interno dei locali, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997). L’attività sonora dovrà rispettare quanto indicato nella perizia fonica asseverata presentata al SUAP e nelle eventuali prescrizioni dell’ARPA.

Eccezione per il 2 giugno

In via straordinaria, lunedì 2 giugno 2025, Festa della Repubblica, saranno consentite le attività musicali secondo le modalità previste per gli altri giorni:

  • Pubblici esercizi: musica fino alle 00:30

  • Locali di pubblico spettacolo: serate danzanti fino alle 03:15

Karaoke: dove e come è consentito

  • Centro storico e aree di pregio: karaoke solo all’interno dei locali, con porte e finestre chiuse, vietato nei dehors, obbligatoria una perizia fonometrica.

  • Litorali nord/sud e zone collinari: karaoke ammesso all’interno della perimetrazione del locale, con perizia fonometrica obbligatoria.

Alcolici: limiti e divieti

  • Esercizi di vicinato:

    • Divieto di vendita di superalcolici dopo le 21:00

    • Consentita, fino a mezzanotte, la vendita di bevande con gradazione alcolica inferiore a 5°

  • Tutti gli esercizi:

    • Divieto assoluto di vendita e somministrazione di alcolici tra le 02:00 e le 07:00, anche per i locali con licenza T.U.L.P.S.

Asporto e distributori automatici

  • I distributori h24 devono disattivare la vendita di alcolici tra le 22:30 e le 07:00

  • Dalle 21:00, le bevande da asporto devono essere sbicchierate in contenitori monouso

Norme di comportamento e chiusura attività

Alla fine degli orari consentiti, è ammessa una tolleranza di 20 minuti, da usare solo per abbassare progressivamente il volume e far defluire ordinatamente la clientela.

I gestori sono obbligati a:

  • Mantenere il decoro e l’igiene delle aree esterne al locale

  • Prevenire comportamenti molesti o pericolosi dei clienti

  • Collaborare con le autorità locali per la sicurezza dello spazio urbano

Sanzioni per i trasgressori

  • Prima violazione: multa di 200 euro

  • Seconda violazione (stesso anno): 350 euro + chiusura da 1 a 7 giorni

  • Terza e successive violazioni (stesso anno): 500 euro + chiusura da 8 a 15 giorni

In caso di violazioni ai limiti acustici:

  • Sequestro della strumentazione

  • Chiusura dell’attività per 5 giorni

Infine, in caso di reiterata inosservanza, anche oltre l’anno solare, potrà essere disposta la sospensione o revoca della licenza.