Movida a Messina: ecco le regole e gli orari per l’estate 2025

Il Comune di Messina ha ufficializzato le nuove disposizioni per la movida estiva, valide dal 1° giugno al 30 settembre 2025, con una delibera di Giunta approvata due giorni fa. Il regolamento disciplina attività musicali, somministrazione di alcolici, utilizzo di distributori automatici, e fissa sanzioni per i trasgressori.
Attività musicali: giorni e orari consentiti
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Lunedì: divieto assoluto di attività musicale.
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Dal martedì alla domenica:
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I pubblici esercizi, con apposita autorizzazione, potranno organizzare intrattenimenti musicali senza ballo dalle 21:00 alle 00:30.
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I locali di pubblico spettacolo, in possesso di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., potranno invece proporre serate danzanti dalle 21:00 alle 03:15.
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È sempre consentita, negli stessi giorni, la musica di sottofondo all’interno dei locali, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997). L’attività sonora dovrà rispettare quanto indicato nella perizia fonica asseverata presentata al SUAP e nelle eventuali prescrizioni dell’ARPA.
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Eccezione per il 2 giugno
In via straordinaria, lunedì 2 giugno 2025, Festa della Repubblica, saranno consentite le attività musicali secondo le modalità previste per gli altri giorni:
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Pubblici esercizi: musica fino alle 00:30
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Locali di pubblico spettacolo: serate danzanti fino alle 03:15
Karaoke: dove e come è consentito
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Centro storico e aree di pregio: karaoke solo all’interno dei locali, con porte e finestre chiuse, vietato nei dehors, obbligatoria una perizia fonometrica.
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Litorali nord/sud e zone collinari: karaoke ammesso all’interno della perimetrazione del locale, con perizia fonometrica obbligatoria.
Alcolici: limiti e divieti
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Esercizi di vicinato:
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Divieto di vendita di superalcolici dopo le 21:00
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Consentita, fino a mezzanotte, la vendita di bevande con gradazione alcolica inferiore a 5°
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Tutti gli esercizi:
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Divieto assoluto di vendita e somministrazione di alcolici tra le 02:00 e le 07:00, anche per i locali con licenza T.U.L.P.S.
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Asporto e distributori automatici
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I distributori h24 devono disattivare la vendita di alcolici tra le 22:30 e le 07:00
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Dalle 21:00, le bevande da asporto devono essere sbicchierate in contenitori monouso
Norme di comportamento e chiusura attività
Alla fine degli orari consentiti, è ammessa una tolleranza di 20 minuti, da usare solo per abbassare progressivamente il volume e far defluire ordinatamente la clientela.
I gestori sono obbligati a:
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Mantenere il decoro e l’igiene delle aree esterne al locale
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Prevenire comportamenti molesti o pericolosi dei clienti
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Collaborare con le autorità locali per la sicurezza dello spazio urbano
Sanzioni per i trasgressori
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Prima violazione: multa di 200 euro
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Seconda violazione (stesso anno): 350 euro + chiusura da 1 a 7 giorni
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Terza e successive violazioni (stesso anno): 500 euro + chiusura da 8 a 15 giorni
In caso di violazioni ai limiti acustici:
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Sequestro della strumentazione
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Chiusura dell’attività per 5 giorni
Infine, in caso di reiterata inosservanza, anche oltre l’anno solare, potrà essere disposta la sospensione o revoca della licenza.