UniMe: stabilizzati dipendenti universitari a tempo indeterminato in aspettativa

Con delibere del Commissario dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” nn. 260 e 261 del 27.02.2018 (allegati) sono stati stabilizzati n. 2 dirigenti professionali, di cui un ingegnere Civile, T. F., ed un ingegnere gestionale, I. R., ed un dirigente analista, M. M.; tutti e tre sono dipendenti dell’Università di Messina, assunti con contratto a tempo indeterminato tra gli anni 2007-2009 come collaboratori esperti di Ctg D 1 ed equiparati ai sensi dell’art. 31  del D.P.R. 761/79 presso l’A.O.U. al profilo di collaboratore Tecnico – Professionale Esperto – Ctg D liv. Super. L’A.O.U. Policlinico, a partire dal 2013, ha indetto degli avvisi di selezione pubblica per la formazione di graduatorie di Dirigenti Professionali, e stranamente tutti quelli che sono risultati tra i primi classificati, sono tutti dipendenti dell’Università di Messina che prestavano lavoro presso l’A.O.U., e che in tutti questi anni, la Dirigenza dell’Azienda, ha consentito avanzamenti di carriera verticale per l’accesso alla Dirigenza attraverso contratti a tempo determinato rinnovati nel corso di molti anni, raggirando l’istituto dell’aspettativa e della stabilizzazione, anziché procedere alla semplice equiparazione di questo personale di Ctg. D comparto Università ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 761/79; ma così facendo l’A.O.U. avrebbe dovuto procedere per tutto il personale che si trovava nelle medesime condizioni“. Lo scrive in una nota stampa  il Dott. Paolo Todaro. 

“Il sottoscritto ci tiene ad esporre dettagliatamente i fatti, poiché nello stesso periodo, in cui la Dirigenza dell’AOU procedeva al demansionamento illegittimo, di sei medici e sei biologi, per ripristinare la legalità violata, al contempo avvantaggiava altri dipendenti a far carriera. Nel 2013 l’AOU, ha indetto avvisi di selezione pubblica per la formazione di graduatorie per eventuali incarichi a tempo determinato per Dirigente Ingegnere Civile, Dirigente Ingegnere Gestionale e Dirigente Analista (allegati) e successivamente venivano approvati gli atti e le graduatorie generali di merito (allegati). Nel 2014 il Commissario Straordinario pro tempore, dott. Pecoraro Giuseppe, il Direttore Amministrativo, dott. Vullo Michele ed il Direttore Sanitario, Dott.ssa Paolina Reitano, conferivano ai tre dirigenti gli incarichi a tempo determinato ed allo stesso tempo stabilivano che i “tre dipendenti continuino a svolgere le funzioni universitarie” e vengono equiparati ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 761/79 e davano mandato al Direttore dell’U.O.C. Settore Affari Generali e Risorse Umane, dott.ssa Giuseppa Sturniolo, di predisporre il contratto individuale di lavoro. Nelle summenzionate delibere appaiono in netto contrasto i due istituti dell’equiparazione e dell’incarico dirigenziale a tempo determinato, tanto è vero che i dipendenti in questione erano già equiparati e pertanto l’unica via era quella dell’aspettativa come dipendenti dell’università ai sensi dell’art 37 comma 2 del CCNL Università 2006-2009. Ma vi è di più nel caso riguardante l’Ing. T.F., che dopo attenta lettura della delibere n. 94/2014 e 579/2014 si riscontra nella prima la decorrenza dell’incarico è 01.02.2014 – 31.07.2014 mentre nella seconda è 04.06.2014 – 03.12.2014; pertanto il dipendente in questione nel periodo giugno-luglio è titolare di due incarichi a tempo determinato. Si precisa che dal 1 luglio si sarebbe insediato il nuovo direttore generale dott. Marco Restuccia, e a seguire sarebbero nominati il direttore ammnistrativo, dott. Laganga Senzio Giuseppe, e il direttore sanitario, dott.ssa Giovanna Volo”, prosegue.

“Nel corso del 2015 ai tre dirigenti gli veniva rinnovato l’incarico per anni uno e collocati in aspettativa senza assegni per anni uno con decreto del Direttore Generale dell’Università di Messina. Vi è un’ulteriore anomalia sempre riguardante la posizione dell’Ing. T.F. il quale aveva l’incarico in scadenza il 3.12.2015 e pertanto gli veniva rinnovato dal 04.12.2015 al 31.12.2015, cioè per 28 giorni che dalla delibera non si evince quale sia la giustificazione come dipendente dell’Università in tale periodo. Durante l’anno 2016 sempre ai tre dirigenti gli veniva ancora una volta rinnovato l’incarico per 6 mesi ma dalle delibere in questione non si rileva in quale posizione siano nei confronti dell’Università. Nel periodo 2017, invece l’allora Commissario Straordinario dott. Laganga rinnova gli incarichi e dalla delibera si evince che è stata concessa la proroga di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 19 del D. lgs 165/2001, nonostante dalle delibere precedenti non si evidenzi in che stato risultino nel rapporto di lavoro con l’Università nell’anno 2016 (allegati). A tutt’oggi i tre dirigenti risultano titolari di due contratti a tempo indeterminato sia con l’Università sia con l’A.O.U. a far tempo dal 1 marzo 2018 ed entrambi gli enti ne sono a conoscenza. Particolare attenzione va posta poi sull’aspettativa. Infatti il dipendente pubblico del comparto Università e Ricerca può essere collocato in aspettativa senza assegni per altra attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova ai sensi dell’art. 37 c. 2 del CCNL 2006-2009 comparto Università e dell’art.18 della L. 183/2010 , ed in ogni caso non potrà usufruire continuativamente di due periodi se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo“, dichiara.

“Per quanto riguarda invece l’aspettativa ai sensi dell’art.19 c. 6 del D. Lgs. 165/2001, della quale i dirigenti stabilizzati ed anche altri vigenti,  2 ne usufruiscono, si deve rammentare che innanzitutto questi incarichi dell’AOU non sono ascrivibili a tale articolo di legge ma a ben altro, tanto è vero che il comma 6 dell’art. 19 prevede incarichi che vanno da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni e l’A.O.U non si è dotata neanche di un regolamento in materia di incarichi dirigenziali. Pertanto nel corso degli anni 2014-2018 l’AOU e l’Università hanno consentito di far uso prima dell’equiparazione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 761/79, ed a seguire dell’aspettativa ai sensi dell’art. 37 del CCNL 2006-2009, nel 2016 non è dato a sapersi, e nel 2017-2018 all’19 c.6 del D. Lgs. 165/2001.  Alla luce di quanto su esposto occorre precisare:
– L’avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali incarichi a tempo determinato ha durata triennale. Era possibile prorogare gli incarichi dal 2014 al 2018 e senza scorrere la graduatoria? 
– I suddetti dirigenti, dipendenti dell’Università di Messina, nel corso di tutti questi anni hanno più volte violato l’art. 53 del D. Lgs 165/2001 in materia di incompatibilità avendo ricoperto due rapporti di lavoro nello stesso tempo; 
– L’art. 20 del D. Lgs. N. 75/2017 fa esplicito riferimento alla stabilizzazione di personale precario con rapporto di lavoro flessibile e senza altro rapporto con la P.A.; pertanto è legittimo stabilizzare dipendenti a tempo indeterminato in aspettativa?; 
– Vi è stato un uso distorto da parte dell’Università che ha consentito ed ancora consente l’aspettativa ai sensi dell’art. 19 c. 6 del D. Lgs 165/2001 per motivi non inerenti a tale normativa ai propri dipendenti?.  
Pertanto, si invita il Commissario a verificare quanto esposto e se ritenga utile valutare la possibilità di annullamento in autotutela delle delibere 260 e 261 del 27.02.2018; il Magnifico Rettore a far verificare attraverso i propri uffici, la concessione dell’aspettativa di tutti i dipendenti, ed a tutte le Autorità in indirizzo, ognuna per le proprie competenze di verificare se sussistano eventuali responsabilità sia da parte dei dipendenti interessati sia da parte di chi ha consentito eventuali illeciti. Tanto si doveva“, conclude.

Per approfondire http://www.strettoweb.com/2018/07/messina-dipendenti-universitari/730193/#updfRfCqlLC242DZ.99