Largo Avignone: De Luca e Mondello rispondono a MessinAccomuna

In riferimento al comunicato stampa di MessinAccomuna relativo alla questione di Largo Avignone, il sindaco Cateno De Luca ed il vicesindaco Salvatore Mondello chiariscono che: “Si segnala correttamente che la vicenda risale al lontano 2012 e quindi a circa 7 anni fa con un percorso già tracciato soprattutto sotto il profilo amministrativo (ultima in ordine di tempo ordinanza del CGA del 1 marzo 2019)”. Brevemente e per chiarezza di cronaca si riportano gli aspetti tecnico-amministrativi:
1. Con provvedimento prot. n. 38944 del 12/02/2013 veniva trasmesso, alla ditta proponente, atto di rigetto n. 1/2013, alla richiesta di C.E. inoltrata ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 6/2010, per eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato sito in Via cesare Battisti is. 96, in quanto gli immobili oggetto dell’intervento ricadono in zona A (A1 immobili di interesse storico, monumentale e ambientale) e l’art. 11 c. 2 della L.R. 6/2010, alla lettera j), esclude l’applicazione nelle zone A così come definite e perimetrate nello strumento urbanistico ai sensi del D.M. 1444/68;
2. La ditta presentava ricorso al TAR avverso il provvedimento di rigetto 01/2013. Il Tribunale Amministrativo con sentenza n. 3036/2014 Reg. Prov. Coll. e n. 978/2013 Reg. Ric, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento di rigetto in quanto sulla istanza di concessione edilizia si era formato il silenzio assenso per decorrenza dei termini così come previsto dall’art. 2 della L.R. 17/94.
3. In data 18/15/2017 prot. n. 314676 la ditta trasmetteva comunicazione di inizio dei lavori ai sensi del citato art. 2 della L.R. 17/94, allegando, fra l’altro, la perizia giurata;
4. Con nota prot. n. 7959 del 10/01/2018 l’ufficio attività edilizie del Comune di Messina comunicava alla ditta la decadenza dei termini di validità della C.E. auto-assentita e pertanto, la stessa non era legittimata ad effettuare l’attività edilizia nella suddetta concessione considerato che, l’inizio dei lavori era stato comunicato oltre un anno dalla formazione del silenzio assenso riconosciuta con la citata sentenza del T.A.R.;
5. Con nota prot. n. 42919 del 15/02/2018 l’ufficio attività edilizia privata dichiarava definitivamente decaduta la C.E. auto-assentita per decorrenza dei termini di validità di inizio lavori, consentendo esclusivamente l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza del cantiere nel frattempo autorizzate dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. Con nota prot. n. 492 del 02/02/2018;
6. La ditta presentava ricorso per motivi aggiunti previa sospensione al T.A.R. Catania avverso la nota prot. n. 42919/2018 sopra richiamata; Il Tribunale Amministrativo con Ordinanza n. 292/2018 del 10/05/2018 respinge la domanda cautelare rilevando che l’impugnativa risultava “priva di fumus boni iuris, poiché il termine di inizio dei lavori risulta obiettivamente ed invano decorso”, la ditta, con nota prot. n. 246882 del 24/09/2018, comunicava di volersi avvalere della proroga di inizio lavori disposta dall’art. 86 della L.R. 8/2018;
7. Con nota prot. n. 270458 del 15/10/2018 l’Ufficio riscontrava la suddetta comunicazione comunicando che, la norma invocata, non trova applicazione nel procedimento in questione non risultano agli atti del Fascicolo “alcuna precedente comunicazione di proroga ai sensi della L.R. n. 14/2014 effettuata entro i termini di validità del titolo edilizio auto-assentito (titolo già dichiarato decaduto per decorrenza dei termini acclarata con sentenza del T.A.R.) escludendosene l’applicabilità ex tunc come rappresentato nella stessa nota”.
8. Il C.G.A. con Ordinanza 827/2019 del 1 marzo 2019 su ricorso presentato dalla ditta per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. sez. Catania n. 0078/2019, resa tra le parti concernente proroga della C.E., accoglie l’appello e, per l’effetto in riforma dell’Ordinanza impugnata accoglie l’istanza cautelare in primo grado;
9. A seguito della comunicazione di inizio lavori del 12 marzo 2019 prot. n. 84349, avente ad oggetto il recupero della facciata settecentesca, l’ufficio con nota n. 92966 del 19 marzo 2019 rappresentava che “la ripresa dei lavori doveva essere limitata alle attività autorizzate dalla Soprintendenza con la nota 492 del 2018.
10. Con successiva nota prot. n. 2953 del 13 maggio 219 la Soprintendenza di Messina autorizzava la esecuzione degli interventi di “pulizia dell’area di sedime dalle macerie dei vecchi fabbricati diruti, senza intaccarne la sua originaria conformazione e morfologia, e lo smonto della facciata settecentesca con la conservazione degli elementi lapidei che costituiscono la parte architettonica della quinta settecentesca previa numerazione e catalogazione degli stessi ai fini della ricostruzione della facciata per anastilosi”;
11. Con nota prot. n. 176797 del 7 giugno 2019 il Dipartimento, in riscontro alla comunicazione di ripresa dei lavori prot. n. 165900 del 28 maggio 2019, vista l’autorizzazione prot. n. 2953 del 13 maggio 2019 della Soprintendenza, viste le ordinanza del C.G.A del 01 marzo 2019, prendeva atto della suddetta comunicazione di inizio lavori.
“Sulla scorta dell’excursus sopra indicato appare evidente – proseguono il sindaco De Luca ed il vicesindaco Mondello – che il percorso tecnico-amministrativo risultava già tracciato in maniera netta e soprattutto vincolato da una serie di giudizi amministrativi che non potevano e non possono essere che attuati. Pertanto la polemica risulta sterile. Inoltre è evidente che la procedura risulta e risultava ormai incardinata in un atto meramente gestionale e non di indirizzo politico, come poteva la vecchia Amministrazione e tantomeno la nuova interferire su quelle che sono attività esclusivamente incardinate nei dipartimenti e quindi nelle funzioni del Dirigente? Evidentemente risulta utile creare ‘confusione mediatica’ pur conoscendo pienamente quella che era e che è lo stato dell’arte giuridica della questione. Pertanto il silenzio dell’Amministrazione, deriva da scelte provenienti dal passato ormai cristallizzate e soprattutto avallate dalla giustizia amministrativa e dal parere della Soprintendenza, che indubbiamente vanno rispettate in quanto giuridicamente ineccepibili.
Infine relativamente alle questioni meramente urbanistiche, riteniamo che gli strumenti urbanistici, rivestono utilità quando sono approvati e soprattutto vengono attuati. Innanzitutto occorre precisare che la logica del doppio binario (contestualmente si è portato avanti la variante e il nuovo P.R.G.) ha ingenerato solo e soltanto confusione, in tal senso, i tavoli tecnici a cui abbiamo partecipato attivamente presso l’Assessorato Territorio ed Ambiente, sono serviti a chiarire il grosso equivoco che si era venuto a creare sia sotto il profilo urbanistico, ma soprattutto sotto il profilo ambientale. In merito a quest’ultimo punto, pur condividendo in toto la tutela ambientale, è opportuno chiarire che la cosiddetta ‘variante salvacolline’ non avrebbe aggiunto molto di più di quanto già il territorio esprime in termini di vincoli sovraordinati (idrogeologici, paesaggistici, Zps, ecc.). La scelta della variante, indipendentemente se condivisibile o no, non avendo avuto l’approvazione in Consiglio comunale nei tempi che la vecchia Amministrazione si era data, ed essendo arrivata contestualmente all’approvazione dello Schema di massima del P.R.G., risultava solo e soltanto un aggravio procedurale e soprattutto una visione parzializzata del territorio (si pianificava solo e soltanto una parte della città). Inoltre, l’ordinamento vigente prevede che la disciplina del territorio comunale sia di competenza del Consiglio Comunale, ed il precedente e l’attuale Consiglio hanno preso le distanze dalle azioni messe in campo dalla vecchia Amministrazione. Non occorre aggiungere altro e bisogna continuare a lavorare – concludono Sindaco e Vicesindaco – con la stessa abnegazione e umiltà che ha contraddistinto questo primo anno di attività amministrativa, evitando le solite mistificazioni provenienti da chi non ha saputo governare la città”.