Messina, TAR respinge ricorso Associazione Centro Storico contro ordinanza “Movida Messinese Estate 2023”

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania ha respinto il ricorso presentato dall’Associazione Centro Storico di Messina contro l’ordinanza sindacale n. 105 del maggio scorso. Il ricorso, proposto dal legale rappresentante pro tempore Anthony Greco e difeso dall’avvocato Rosaria Filloramo, è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva.

Nel dispositivo della sentenza si legge: “Il Tribunale Amministrativo Regionale sezione staccato di Catania dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione processuale attiva”. Il motivo del rigetto risiede nel fatto che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’Associazione, in quanto l’ordinanza impugnata riguarda questioni relative alle zone rivierasche della città, mentre l’Associazione Centro Storico si occupa principalmente delle problematiche del centro storico, non coinvolto direttamente dall’ordinanza in questione.

Il Sindaco ha adottato l’ordinanza sulla base delle segnalazioni ricevute dai residenti delle zone rivierasche, soprattutto della riviera nord con i suoi lidi balneari. Questo ha portato il TAR a non riconoscere alcuna legittimazione processuale attiva all’Associazione per impugnare l’ordinanza.

Il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro hanno commentato la decisione del TAR, esprimendo soddisfazione per il riscontro positivo delle loro politiche volte a garantire il riposo e la tranquillità pubblica, nonché a offrire opportunità di svago ai giovani e ai turisti presenti in città durante il periodo estivo. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di promuovere la crescita di Messina nel rispetto della vivibilità e della sicurezza urbana, cercando di prevenire condotte illecite e di conciliare le esigenze di tutti gli attori coinvolti nel tessuto sociale ed economico del territorio.

Replica dell’Associazione Centro Storico di Messina

Replichiamo ai comunicati stampa di alcune testate giornalistiche apparsi nella giornata di martedì 19 marzo 2024 per spiegare come sono andate le cose.

Il ricorso è stato dichiarato “INAMMISSIBILE (e non respinto) per difetto di legittimazione processuale attiva” in quanto il nostro Statuto prevede azioni di tutela nel Centro Storico e non nella zona rivierasca della città, oggetto della ordinanza n. 105/2023 impugnata. Noi abbiamo tentato di difendere nostri associati della zona nord vittime di locali non autorizzati al ballo che con il loro volume altissimo hanno disturbato i sonni e la tranquillità degli stessi addirittura con abitazioni a centinaia di metri. Inoltre al momento del giudizio l’ordinanza era scaduta. Non si è quindi assolutamente discusso sul merito del ricorso presentato.

Il comunicato stampa (ad opera del Comune di Messina?) che spaccia per vittoria una sentenza che lascia impregiudicata la questione di merito è artatamente diffuso per tutelare un’operato su cui nessuna Autorità si è espressa favorevolmente.

Strumentale quindi la SODDISFAZIONE del Sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro sulla decisione del TAR come se lo stesso avesse giudicato nel merito: ma abbiamo dimostrato che non è così. Scorretto mettersi le medaglie al petto su un ricorso che è stato giudicato solo INAMMISSIBILE.

L’Associazione continuerà a vigilare ed assistere vittime della Malamovida messinese.

Ricordiamo la nostra partecipazione attiva nel Coordinamento Nazionale no Degrado e Malamovida che intraprende azioni in ambito nazionale ed al quale aderiamo insieme a 60 associazioni italiane.