Raccolta differenziata, Zuccarello all’ Ass. Musolino:”Non sono io che devo imparare a leggere le Ordinanze ma Voi!”

L’ex consigliere comunale Santi Daniele Zuccarello risponde all’Assessore Dafne Musolino in merito alla bocciatura dell’ordinanza sindacale sulla raccolta differenziata da parte del TAR di Catania, di seguito il testo integrale della risposta:

Mi vedo costretto, alla luce di quanto affermato dall’Assessore Musolino, ad effettuare alcune precisazione sui provvedimenti assunti dal TAR nei due procedimenti intentati dall’ANACI (con l’Avv. Silvano Martella) e da alcuni cittadini (con l’Avv. Giuseppe Bottari) avverso alcune disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 122 emessa dal Comune di Messina in data 23 aprile 2019 afferente la raccolta differenziata nei Condomini
Senza voler scadere nella polemica, posto che l’interesse di tutti è quello di creare le condizioni perché la raccolta differenziata possa avere concretamente inizio, replicherò ad alcune considerazioni di carattere tecnico effettuate dall’Assessore solo al fine di spiegare il significato e la portata dei provvedimenti assunti dal Tribunale Amministrativo regionale, seguendo –per comodità espositiva- lo stesso ordine del comunicato dell’Assessore che compare su alcune testate giornalistiche con il titolo “Da Zuccarello e sodali solo fumo negli occhi per tornaconti politici, una vergogna dare false notizie ai cittadini”.
In primo luogo, l’Assessore Musolino afferma che “le ordinanze del TAR hanno innanzitutto ritenuto e confermato che il Sindaco aveva piena legittimazione a disciplinare la gestione della raccolta differenziata mediante ordinanza sindacale in attesa dell’approvazione del Regolamento Comunale – che è stato poi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/6/2019. L’intero assetto del servizio della Raccolta Differenziata, come impostato dal Comune e dalla Messina Servizi, ha incassato una sostanziale approvazione dal TAR con la sola eccezione di due aspetti”.
E’ appena il caso di evidenziare che, con le due ordinanze (la 455 e la 459, la prima a favore dell’Anaci, la secondo a favore dei cittadini), il TAR non si è pronunziato sul merito del provvedimenti impugnato, che –come più volte detto- presenta molteplici profili di illegittimità, ma solo sulle previsioni dello stesso che avrebbero potuto (se non sospese) recare ai ricorrenti (amministratori e cittadini) “pregiudizi gravi e irreparabili” .
Pertanto, è evidente che l’aver disposto su alcuni aspetti del provvedimento non significa, contrariamente a quello che vuol far intendere l’Assessore Musolino, che tutto il resto sia stato confermato dal TAR in quanto considerato pienamente legittimo (tantomeno il ricorso da parte del Sindaco allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 50 della Legge n. 267 del 2000, che –come è noto- è uno strumento giuridico consentito solo in caso di una situazione di pericolo effettivo e in presenza di una situazione eccezionale, quale non può essere considerata la “raccolta differenziata”).
E’ davvero azzardato sostenere, come sembra fare l’Assessore Musolino, che “il Tar conferma la bontà delle scelte amministrative” quando nelle due ordinanze è dato leggere testualmente che “la previsione dell’esposizione dei contenitori in <<aree esclusivamente condominiali>> può risultare di impossibile attuazione, atteso che esistono condomini che non dispongono di idonee aree condominiali ove allocare i contenitori. Ne consegue che in relazione a tale previsione, che ad una prima delibazione appare affetta dalle censure di eccesso di potere sollevate in ricorso, sussiste,effettivamente, l’esigenza di una adeguata tutela cautelare” .
Peraltro, in una delle due ordinanze è pure dato leggere che “appare chiaro, inoltre, che per i condomini che non dispongano di locali idonei e accessibili ove allocare i contenitori, non può trovare applicazione la correlata previsione di cui al punto 4 (“nelle aree concordate deve essere garantito il libero accesso agli operatori di raccolta senza che questi debbano avere le chiavi di accesso; sarà cura del condominio organizzare le modalità di accesso per consentire all’operatore della raccolta, negli orari previsti dal calendario, di svuotare in contenitori del rifiuto del giorno”).
In altre parole, il TAR ha chiarito quanto più volte lamentato da Amministratori e cittadini, cioè che un accesso senza consegna di chiavi equivale ad una sostanziale deresponsabilizzazione degli operatori della raccolta che, se non ci fosse stato il provvedimento di sospensione, avrebbero potuto accedere a parti comuni dell’edificio senza assunzioni di responsabilità alcuna.
Sul punto, si riporta qui di seguito un passaggio dell’ordinanza n. 459 del 2019: “in tali ipotesi, invero, appare del tutto ragionevole che i contenitori siano ubicati esternamente all’edificio condominiale, onde consentire agli addetti al servizio di provvedere alla raccolta senza necessità di introdursi in locali condominiali chiusi e non agevolmente accessibili. Ed ancora, Tale previsione neppure può trovare applicazione per quei condomini che, pur disponendo di locali idonei ad ospitare i contenitori, necessitino, per esigenze di sicurezza, di tenere chiusi i locali in questione”.
Se così stanno, le cose non si comprende francamente perché l’Assessore Musolino giunga ad affermare che il sottoscritto “in un impeto di euforia non abbia letto le carte, anche in modo sommario, commettendo l’errore di diffondere informazioni non conformi alla realtà. Qui si va oltre l’ignoranza in materia giuridica, si entra nell’abito della malafede, da sfruttare per propri tornaconti o rivalse personali – argomento che invece Zuccarello padroneggia con lode e bacio accademico”.
Peraltro, non risponde al vero che, come affermato dall’Assessore, “le altre disposizioni, soprattutto con riferimento all’obbligo di esporre la targa condominiale, di accettare la consegna dei contenitori e di consegnare l’anagrafica condominiale, sono state ritenute legittime dal TAR”, posto che l’obbligo di esporre la targa scaturisce non già dall’ordinanza sindacale ma da una disposizione di legge, mentre nell’ordinanza si afferma che “non costituisce pregiudizio grave e irreparabile, ad avviso del Collegio, l’assolvimento degli obblighi di cui ai punti 2 (ricevimento dei contenitori) e 10 (apposizione della targa di cui si è detto), atteso che tali previsioni reiterano le prescrizioni di cui alla citata ordinanza n. 85 in data 8 aprile 2019” ( si veda pag. 2 dell’ordinanza 455 del 2019).
In altre parole, il TAR ha semplicemente affermato che su tali aspetti non occorre intervenire con un provvedimento di sospensiva, non già che le stesse sono legittime.
Infine, non risponde al vero che il TAR avrebbe ritenuto la legittimità dell’obbligo “di consegnare l’anagrafica condominiale”, posto che nei due provvedimenti non si prende assolutamente posizione su tale aspetto, anzi dal tenore complessivo del provvedimento si coglie piuttosto uno sostanziale sgravamento della posizione degli Amministratori di Condominio di Messina ai quali, se avesse trovato applicazione l’ordinanza, si sarebbe fatto carico di una serie di adempimenti non previsti dal Codice Civile né tantomeno dalle Leggi speciali che dettano i compiti dell’amministratore.
Alle luce di quanto sopra, ritengo che il “boomerang” (sotto il profilo del ritardo nell’avvio della raccolta differenziata) sia stato piuttosto quello di imporre, come è stato fatto con l’ordinanza n. 122 del 23 aprile 2019, disposizioni sostanzialmente inattuabili, così come rilevato dal TAR Catania, quali quella della “internalizzazione dei cassonetti all’interno dei Condomini” (anche di quelli, la maggior parte nel centro storico di Messina, che non hanno spazi adeguati), quella dell’accesso “senza chiavi” degli operatori di Messina Servizi, delle sanzioni a carico dell’Amministratore del Condominio e dell’obbligo di quest’ultimo di “di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari”.