Nomina direttori amministrativi e sanitari, UilFpl: “Pubblicare i titoli e i requisiti dei nominati”

il segretario Generale della UilFpl Messina Pippo Calapai chiede in un nota chiede di: “pubblicare nei rispettivi siti istituzionali aziendali sezione “Amministrazione Trasparente”, in originale o copia autenticata, i titoli, i requisiti, la dichiarazione di non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Codice antimafia e di non avere parenti entro il secondo grado imputati o condannati per associazione mafiosa ” . Ecco il testo integrale della nota del sindacato:

La scrivente Organizzazione Sindacale, al fine di evitare situazioni analoghe a quelle che si sono presentate in precedenza presso gli Enti Sanitari cittadini, che hanno costretto la Stessa ad intervenire presso numerosi Organi istituzionali e giudiziari per la verifica dei requisiti dichiarati dai componenti del Management “pro tempore”, 
Chiede
Ai Sigg. Direttori Generali, alla luce delle recenti nomine di soggetti quali direttori amministrativo e sanitario di cui al D.A. 6 marzo 2018, di pubblicare nei rispettivi siti istituzionali aziendali sezione “Amministrazione Trasparente”, in originale o copia autenticata, i titoli, i requisiti, la dichiarazione di non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Codice antimafia e di non avere parenti entro il secondo grado imputati o condannati per associazione mafiosa, come prevede il protocollo delle candidature varato dalla Commissione Nazionale Antimafia., nonché gli atti formali di cui allo specifico requisito lettera c) dell’avviso emanato con il suddetto Decreto Assessoriale ovvero:
“Avere svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica o sanitaria, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione con qualifica dirigenziale e diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Ai fini dell’individuazione di enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. Agli enti e strutture sanitarie di media o grande dimensione indicate all’art. 2 del D.P.R. 484/1997 sono inoltre assimilate le Agenzie sanitarie delle Regioni.
Per esperienza quinquennale di direzione tecnico-sanitaria verrà considerata esclusivamente l’effettiva attività di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie – svolta a seguito di formale inquadramento nella qualità di dirigente – con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura od organismo ovvero ad una delle principali articolazioni e, comunque, con riguardo a strutture complesse, escludendo le funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 484/ 1997, l’attività quinquennale ai fini dell’accesso all’incarico di direzione sanitario deve essere stata svolta nei sette anni enti alla data di presentazione dell’istanza per l’iscrizione nell’elenco e dovrà, comunque, risultare svolta nei setti precedenti l’eventuale conferimento dell’incarico”.